Ordinanza n.473 del 1987

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ORDINANZA N. 473

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dalle leggi 27 giugno 1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1983 dalla Corte di Appello di Bologna, il 10 marzo 1983 dalla Corte di Appello di Lecce e il 2 maggio 1984 dalla Corte di Appello di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 266 e 504 del registro ordinanze 1983 e al n. 865 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212 e 308 dell'anno 1983 e n. 7 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 19, comma primo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (così come mod. dalle l.l. 27 giugno 1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10), nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre opposizione alla stima dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione nel foglio degli annunzi legali della provincia;

che i giudici a quibus hanno dedotto la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. sotto il profilo che il diritto di difesa non é garantito dalla legge ove non assicuri ai soggetti interessati ad impugnare determinati atti, la loro effettiva e tempestiva conoscenza, la quale é - di regola - garantita da forme di comunicazione o notificazione e solo in via eccezionale con forme di pubblicità che danno luogo ad una conoscenza meramente presuntiva ed alle quali é legittimo ricorrere solo quando notificazioni e comunicazioni siano impossibili o estremamente difficoltose;

che i giudici a quibus hanno dedotto altresì la violazione dell'art. 3 Cost., per avere la norma impugnata irragionevolmente derogato alla disciplina generale della l. 25 giugno 1865, n. 2359, che prevede la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima dalla notificazione del decreto prefettizio di espropriazione, nonché alla disciplina dettata dall'art. 20 della stessa l. n. 865 del 1971, che fa decorrere il termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza dalla comunicazione della misura dell'indennità nelle forme della notificazione;

Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata questione, in parte analoga, con sentenza 17 ottobre 1985, n. 226, osservando che, nel suo complesso, il procedimento di espropriazione regolato dagli artt. 10 e segg. della l. n. 865 del 1971 garantisce il diritto di difesa dell'espropriato rendendolo edotto, in vario modo, di tutti gli atti che lo interessano cosicché, in tale contesto, la norma impugnata non lede il diritto di difesa né l'art. 113 Cost.;

che neppure é leso l'art. 3 Cost., sotto il profilo dedotto, perché, una volta garantito il diritto di difesa il legislatore, nella sua discrezionalità, in materia di opposizione alla stima può dettare legittimamente norme differenziate in relazione a procedure aventi finalità differenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") così come mod. dalle leggi 27 giugno 1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI